Statuto e regolamenti

Famiglia Alpinistica - Sottosezione C.A.I. Verona

37138 Verona VR - Viale Palladio 29/a - Tel. 333 3267351

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S T A T U T O              ANNO 2018

I N D I C E :

 TITOLO I: DENOMINAZIONE – DURATA - NATURA - SCOPI - SEDE

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

 

TITOLO II:  SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Obblighi e Doveri)

Art. 8 (Diritti)

Art. 9 (Durata)

Art. 10 (Cessazione)

Art. 11 (Partecipazione alle Attività Sociali)

 

TITOLO III: ORGANI

Art. 12 (Organi della Sezione)

Art. 13 (Assemblea)

 

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Art. 14 - (Patrimonio)

Art. 15 - (Entrate)

Art. 16 - (Esercizio Finanziario)

Art. 17 - (Avanzi di Gestione)

 

TITOLO V:  CONTROVERSIE 
Art. 18 . (Controversie)

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 19 - (Disposizioni Finali)

Art. 20 – (Approvazione)

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TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

 

Art. 1 Denominazione e durata

  1. a) E' costituita, con Sede in Verona, l'associazione demominata "Famiglia Alpinistica – sottosezione del Club Alpino Italiano sezione di Verona di seguito nominata Associazione
  2. b) I membri dell'Associazione sono, di diritto, soci del Club Alpino Italiano
  3. c) L’associazione ha durata illimitata.
  4. d) L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Dal 26 maggio 1979 è sottosezione del Club Alpino Italiano sezione di Verona.

Art. 2 Natura

L'Associazione è un organismo dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale.

Art. 3 Scopi

a). L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, di ispirazione cristiana ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano promuovendo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio della montagna e più in generale, la tutela dell'ambiente naturale in ogni sua forma.

b). L'Associazione persegue detti scopi mediante:

1) Organizzazione gite ed escursioni con mezzi propri o con autobus privati con trasporto attrezzature e materiali in ambienti di particolare interesse naturalistico come: fiumi, lagune, valli, parchi, boschi e monti;

2) la realizzazione e la gestione e manutenzione sentieri escursionistici;

3) organizzazione e gestione di campeggi con trasporto attrezzature e materiali d'uso;

4) la frequentazione dell'ambiente montano con l'organizzazione di ascensioni, escursioni, accantonamenti, raduni e manifestazioni; 

5) la gestione e la cura della sede sociale, della biblioteca, dell'archivio e della cineteca sociale;

6) la redazione la pubblicazione del periodico sottosezionale denominato “Ascendere” del quale è editrice e proprietaria;

7) la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed artistico dell'ambiente montano e la promozione di iniziative a ciò inerenti;

8) l'educazione alpinistica e ambientale mediante l'organizzazione di gite ed escursioni, anche di più giorni.  

9) l'informazione sulla sicurezza in montagna per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'attività alpinistica ed escursionistica;

10) l'organizzazione di corsi di addestramento per la preparazione tecnica di alpinisti ed escursionisti;

 11) ogni altra attività che corrisponda alle finalità del Club alpino italiano, ivi comprese opere umanitarie di sostegno diretto, anche economico, alle popolazioni delle regioni montane, promosse ed attuate anche in collaborazione con altri enti ed associazioni. 
Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci (secondo la classificazione C.A.I.): benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

- sono Soci Ordinari quelli di età superiore a 25 anni

- sono Soci Ordinari Juniores quelli compresi tra i 18 e 25 anni

- sono Soci Familiari quelli di età superiore a 18 anni e conviventi con il socio Ordinario

- Soci Giovani quelli di età inferiore a 18 anni

Art. 6 - Ammissione

L'ammissione dei Soci nell'Associazione viene disciplinata nel regolamento della Sottosezione

Art. 7 – Obblighi e Doveri dei Soci

  1. a) Con l'ammissione il socio è tenuto ad osservare le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, dello statuto e regolamento generale del Club alpino Italiano, e a uniformare il proprio comportamento a regole di corretta e civile convivenza.
  2. b) Il socio è tenuto a versare all'Associazione:

1) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello dell'Associazione, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;

2) la quota associativa annuale;

3) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;

4) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

  1. c) Le somme dovute di cui alle lett. 1), 2), 3) e 4) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio che non provvede al versamento della quota associativa annuale entro tale data è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti quale socio dell'Associazione.

Al Socio che non rinnova la propria adesione entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale è addebitata una quota aggiuntiva per morosità. Avvenuto il pagamento è reintegrato nei diritti relativi alla qualità di Socio senza però il diritto di ricevere le pubblicazioni arretrate dell'Associazione.

  1. d) Termine ultimo per il versamento della quota associativa annuale è il 31 ottobre di ciascun anno.
  2. e) Il socio decaduto per morosità può, a richiesta, essere riammesso a decorrere dalla data di decadenza, mantenendo l'anzianità di adesione, previo versamento delle annualità arretrate.
  3. f) L'associazione riconosce l'anzianità di iscrizione originaria ai soci provenienti da altre Sezioni del Club alpino italiano.

 Articolo 8 - Diritti

Il socio ha diritto:

  1. a) di frequentare la sede sociale;
  2. b) di partecipare alle assemblee dell'Associazione e di esercitarvi, se maggiorenne, l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nell'Associazione e nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento del presente statuto e dello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano;
  3. c) di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;
  4. d) di usufruire dei servizi organizzati dall'Associazione, campeggio compreso;
  5. e) di consultare i materiali bibliografici della biblioteca sociale, secondo le norme stabilite dal Consiglio direttivo;
  6. f) di usufruire dei rifugi del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai consoci ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
  7. g) di fruire delle eventuali facilitazioni previste per i soci dell'Associazione nonché di quelle previste per i soci del Club alpino italiano;
  8. h) di fregiarsi del distintivo sociale e di riceverne uno speciale se ininterrottamente iscritto al Club alpino italiano da 25 e 50 anni.

Art. 9 – Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome dell'Associazione se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dall'Associazione o dal CAI.

Art. 10 – Cessazione

  1. a) La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per morosità o per esclusione.
    b) Il Socio può dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento.

Le dimissioni presentate alla sezione del Club Alpino Italiano hanno effetto anche per la Sottosezione

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sottosezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

  1. c) Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente dalla Sezione di provenienza alla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
  2. d) Nei confronti del socio che tenga contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione o con le regole di corretta e civile convivenza, il Consiglio direttivo può adottare i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno.
  3. e) Nei casi gravi (indegnità, atti riconosciuti lesivi del prestigio o degli interessi dell'Associazione o del Club alpino italiano, ovvero gravi inosservanze dei relativi statuti e regolamenti), l'Assemblea dei soci può deliberarne l'esclusione.
  4. f) Avverso il provvedimento di esclusione, fermi restando i ricorsi di cui al precedente comma, il socio può adire all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento.

 Art. 11 – Partecipazione alle attività Sociali

  1. a) La partecipazione alle manifestazioni quali escursioni, ascensioni ed accantonamenti è disciplinata da apposito regolamento redatto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.
  2. b) Il socio ha titolo a partecipare alle ascensioni ed escursioni sociali per le quali possegga la necessaria preparazione.
  3. c) La partecipazione del socio alle escursioni ed ascensioni sociali non comporta alcuna responsabilità civile in capo all'Associazione, che è perciò esonerata da ogni responsabilità civile per infortuni o danni di qualsiasi genere causati e/o subiti nel corso di tali attività sociali.
  4. d) Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Tuttavia è ammesso, a richiesta del socio, il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività, su incarico degli organi sociali, compatibili con gli scopi sociali, compreso l'uso della propria vettura (indennità chilometrica). 


TITOLO III: ORGANI

Art. 12 – Organi della Sottosezione

Sono organi della "Famiglia Alpinistica - Sottosezione C.A.I sezione di Verona - ......." i seguenti:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- Il Tesoriere;

- Il Segretario;

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono affidate a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti. Le funzioni degli Organi della Sottosezione sono disciplinati nel Regolamento della Sottosezione

Art. 13 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto.

Essa rappresenta l'intero corpo sociale le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

E' convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro marzo a cura del Presidente su deliberazioni del Consiglio Direttivo e in via straordinaria ad iniziativa del Presidente per ragioni d'urgenza o quando ne è fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci. 

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e potrà essere incrementato da tutte le attività patrimoniali (denaro, beni mobili ed immobili, crediti, donazioni, lasciti testamentari) che pervengano da parte di chiunque e da contributi di privati e di istituzioni pubbliche, finalizzati alla realizzazione di specifiche e documentate iniziative per il raggiungimento degli scopi statutari. 

Articolo 15 - Entrate

  1. a) Le entrate sociali ordinarie sono costituite dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, detratta la parte di spettanza del Club alpino italiano, e da proventi per l'effettuazione di attività istituzionali
  2. b) Le entrate sociali straordinarie sono costituite da contributi straordinari destinati ai fini istituzionali, da lasciti e da sopravvenienze attive di gestione
  3. c) I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione stessa o depositati nel portafoglio titoli intestato all'Associazione medesima. Il portafoglio titoli dovrà tuttavia essere costituito da investimenti che non comportino rischi per il patrimonio sociale.
    d) In caso di scioglimento dell'Associazione, esaurita la fase di liquidazione, l'intero patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o di beneficenza, secondo quanto stabilito nello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 16 - Esercizio Finanziario

L' esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. 
Articolo 17 - Avanzi di Gestione

  1. a) L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dello scopo sociale.
  2. b) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, anche nel caso di scioglimento o liquidazione.
  3. c) Non è ammessa la distribuzione ai soci, ancorché parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o quote di patrimonio dell'Associazione.

 

TITOLO V - CONTROVERSIE

 Articolo 18 . Controversie

  1. a) Le controversie che dovessero insorgere in seno all'Associazione fra i soci, o fra i soci e gli organi dell'Associazione, sono regolate in due gradi di giudizio:

- avanti il Consiglio Direttivo della Sezione di Verona

- in seconda istanza, avanti il Collegio Regionale dei Probiviri, secondo i termini e le modalità stabiliti dallo statuto e dal regolamento generale del Club alpino italiano. 
b) Esse possono essere deferite all'autorità giudiziaria dopo aver attivato i previsti gradi di giudizio interni al Club alpino italiano. 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 19 - Disposizioni Finali

Per quanto non indicato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, del D.P.R. 361/2000, della Legge 383/2000, nonché le disposizioni dello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano. 

Articolo 20 - Approvazione

  1. a) Le modifiche al presente statuto devono essere approvate in Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto.
    b) Il presente statuto sostituisce ogni altro precedente. Esso entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo del Club Alpino Italiano della sezione di Verona.
  2. c) L'efficacia del presente statuto e delle sue future modifiche è subordinata all'approvazione da parte dell'autorità competente, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 361/2000. 

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della "Famiglia Alpinistica - sottosezione C.A.I - sezione di Verona" nella seduta del giorno 24 marzo 2018

 

                                                                                     Il Presidente della Sottosezione

 

 

"FAMIGLIA ALPINISTICA" - Sottosezione C.A.I. Sezione di Verona

 

R E G O L A M E N T O

 

E' costituita la Sottosezione del CAI Sezione di Verona che porta la denominazione "Famiglia Alpinistica" Sottosezione CAI Verona

Essa ha sede in 37138 Verona - Viale Palladio, 29/a, ha durata illimitata ed è parte integrante della Sezione di Verona del Club Alpino Italiano.

La Sottosezione opera seguendo il dettato del proprio Statuto e del Regolamento generale del C.A.I. in coordinamento e nei limiti della Sezione di Verona.

 

TITOLO I - SOCI

Art. 1 I soci della Sottosezione sono anche Soci a tutti gli effetti del C.A.I. -  Sezione  di Verona.

L'ammissione dei Soci alla Sottosezione spetta al Consiglio Direttivo della Sottosezione, previa presentazione dell'apposita domanda. Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della Sezione di Verona e quello della Sottosezione. Le eventuali dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo della Sottosezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

Art. 2 La quota annuale dovuta dal Socio alla Sottosezione è quella deliberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Verona.

Il Socio non in regola con i versamenti delle quote associative non può partecipare alle attività della Sottosezione.

I diritti dei Soci sono stabiliti nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I., nel Regolamento della Sezione di Verona e nel presente Regolamento.

In caso di dimissioni prima della scadenza dell'anno di tesseramento, al Socio dimissionario non spettano rimborsi di quote già versate.

 

TITOLO II - ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE

Art. 3 Sono Organi della Sottosezione:

  1. l'Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Vice-Presidente
  5. Il Tesoriere
  6. Il Segretario

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 4 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sottosezione ed è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti. Essa assolve le seguenti funzioni specifiche:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo della Sottosezione

- approva l'operato del Consiglio Direttivo ed i Bilanci di Esercizio

- delibera sulle modifiche allo Statuto ed al presente Regolamento

- delibera su ogni altra questione che sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in seduta Ordinaria. Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le deliberazioni dell'Assemblea e le variazioni al regolamento sono proposte durante l'Assemblea dei Soci e sono valide se approvate da almeno 1/3 (un terzo) dei soci iscritti, aventi diritto al voto.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata del Consiglio Direttivo quando se facciano richiesta almeno venti Soci e la convocazione deve avvenire entro un mese dal ricevimento della richiesta.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6 Il Consiglio Direttivo è l'organo di Gestione della Sottosezione e si compone di un numeri di membri da sette a undici che rimangono in carica per tre anni.

Nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente e nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- presenta all'Assemblea il programma Annuale di attività della Sezione;

- adotta tutte le iniziative necessarie per l'esercizio dei programmi della Sottosezione e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- cura la redazione dei Bilanci di Esercizio della Sottosezione;

- redige, colleziona e riordina i verbali del Consiglio e le modifiche dell'Ordinamento della Sottosezione.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, convocata per tale scopo entro il 31 dicembre del terzo anno di mandato del Consiglio uscente. Il Consiglio Direttivo deve informare i Soci, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, invitando coloro che, avendone diritto desiderassero candidarsi alla carica di Consigliere, a proporsi entro 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

Può essere eletto Consigliere ogni Socio della Sottosezione che sia maggiorenne, in regola col pagamento delle quote sociali e iscritto alla Sottosezione da almeno 2 anni consecutivi. Il Consiglio Uscente, verificata l'eleggibilità dei candidati, prepara le schede per le votazioni che saranno consegnate ai soci maggiorenni presenti in Assemblea Straordinaria e sulle quali gli stessi potranno esprimere fino ad un massimo di 11 (undici) preferenze.

Le schede per la votazione riporteranno il nominativo dei candidati eleggibili.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio e farlo votare in sua vece, mediante rilascio di delega scritta.

Ogni Socio potrà portare massimo 2 (due) deleghe.

Lo spoglio delle schede avviene nel corso dell'Assemblea stessa a cura di una Commissione  che viene allo scopo nominata tra i Soci presenti, esclusi i candidati, ed i risultati vengono comunicati immediatamente ai Soci alla fine dello spoglio.

Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica dal primo Gennaio successivo alla elezione.

I Componenti del Consiglio Direttivo decadono per:

- scadenza del mandato;

- dimissioni;

- tre assenze ingiustificate alle sedute del Consiglio Direttivo, durante l'anno solare.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere producono effetti solo dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto per dimissioni o assenze ingiustificate è surrogato dal primo dei non eletti nell'ultima elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che subentra rimane in carica fino al termine del Mandato del Consiglio Direttivo.

La decadenza o le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne determina lo scioglimento e il presidente convoca l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni.

I Soci possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non possono prendere la parola se non  espressamente invitati.

 

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 8 Il Presidente ha i poteri di rappresentanza della Sottosezione che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma per gli atti interni della Sottosezione, ma non può intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale (Art. VI.III.1, comma 4 del Regolamento Naz.) nè con Enti Pubblici sovracomunali essendo questi compiti demandati al C.D. Regionale (art. VII.!, comma % della Statuto Naz. e art 1, comma 3 della Statuto Regionale).

La Sottosezione non può impegnare la Sezione senza il consenso espresso del Consiglio Direttivo di quest'ultima.

Il Presidente può adottare deliberazioni urgenti e indifferibili che sottopone poi alla ratifica del Consiglio Direttivo della Sottosezione alla prima riunione utile.

Il Presidente assolve inoltre le seguenti funzioni specifiche:

- convoca le Assemblee dei Soci della Sottosezione;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- presenta all'Assemblea dei Soci della Sottosezione la relazione annuale, accompagnata dal Conto Economico dell'Esercizio;

- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni indicate sono assolte dal Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo. La carica dura tre anni e si è rieleggibili una prima volta. Dopo la rielezione deve trascorrere almeno un anno di interruzione prima di poter essere nuovamente eletti.

Nelle votazioni per l'approvazione di delibere del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

 

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 9 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sottosezione e ne cura la contabilità

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere di quest'ultimo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione.

Le due cariche, Tesoriere e Segretario, possono essere svolte da un unico consigliere.

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento della Sezione C.A.I. di Verona.

Art. 11 Il presente Regolamento sarà coordinato con le eventuali modifiche dei regolamenti gerarchicamente superiori: Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.; Statuto e Regolamento della Sezione di C.A.I. di Verona.

Ogni modifica al presente Regolamento, approvata dall'Assemblea de Soci della Sottosezione con le modalità di cui all'Art. 5, dovrà essere sottoposta, per la ratifica, alla Sezione C.A.I. di Verona.

 

                                                                                   FAMIGLIA ALPINISTICA

                                                                            Sottosezione C.A.I - sezione di Verona    

                                                                                            Il Presidente

                                                                                 

                                                                                                     

Famiglia Alpinistica

Via Ottavio Caccia, 4   - 37136 Verona
Telefono 329 6914187
informazioni@famigliaalpinistica.it

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